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Syntagma Advisory

Syntagma Advisory  /  Adeguati assetti

Presidio

Adeguati assetti

L'art. 2086 del codice civile impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità. È un obbligo che riguarda l'organo amministrativo e che, in caso di inerzia, incide sulla sua responsabilità.

Da dove si parte

L'attività parte da un'analisi del sistema organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda, con l'obiettivo di verificare l'adeguatezza degli assetti esistenti e individuare eventuali carenze documentali, procedurali o di controllo.

Il punto di riferimento non è un modello astratto: la norma chiede assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Ciò che è sufficiente per una società di dieci dipendenti non lo è per una che ne ha cento, e viceversa un apparato sovradimensionato è un costo che non produce controllo.

Come si svolge

  1. Ricognizione degli assetti esistentiEsame dell'assetto organizzativo — attribuzione di funzioni e responsabilità, deleghe, separazione dei compiti — di quello amministrativo — procedure, flussi autorizzativi, tracciabilità delle operazioni — e di quello contabile, con riguardo alla tempestività e all'attendibilità della rilevazione, alle riconciliazioni e alle chiusure infrannuali.
  2. Rilevazione delle carenzeIndividuazione delle carenze documentali, procedurali o di controllo: i punti in cui la struttura non consente di accorgersi per tempo di un problema. Il riferimento non è un modello astratto ma l'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
  3. Analisi economico-finanziaria consuntivaElaborazione dei dati storici con strumenti proprietari, per misurare l'andamento effettivo e disporre di una base di confronto attendibile.
  4. Analisi prospettica e continuitàProiezioni finalizzate a valutare la continuità aziendale sull'orizzonte rilevante e a individuare tempestivamente le situazioni di rischio e le aree in cui il presidio è più debole.
  5. Relazione e azioni correttivePredisposizione della relazione sull'adeguatezza e del report operativo, con le azioni migliorative distinte per priorità e per orizzonte di breve e medio periodo.

Che cosa si ottiene

Che cosa resta al cliente

  • Relazione sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili
  • Report operativo con le principali azioni migliorative, distinte per priorità e orizzonte
  • Analisi economico-finanziaria consuntiva e prospettica
  • Evidenza delle situazioni di rischio rilevate e del loro impatto sulla continuità

Quando serve

Quando l'organo amministrativo deve poter documentare di aver adempiuto all'obbligo dell'art. 2086: la relazione è l'evidenza di una verifica effettuata, non una formalità.

Quando l'organo di controllo, il revisore o un istituto di credito chiedono conto del presidio esistente.

Al verificarsi di segnali di tensione — ritardi nei pagamenti, tensione di liquidità, perdite reiterate — dove la tempestività della rilevazione fa la differenza fra le opzioni disponibili e quelle ormai precluse.

In occasione di un passaggio generazionale o dell'ingresso di nuovi soci, quando la struttura di controllo deve reggere a un cambio di governo.

Il primo confronto non comporta alcun costo.

Descrivete in poche righe la situazione dell'azienda e l'esigenza da affrontare. Risposta entro un giorno lavorativo, con una proposta di incontro.